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L’AVVOCATO RISPONDE

Posso recedere dal contratto, senza pagare alcuna penale, se il proprietario ha omesso di evidenziare con grava sull’immobile oggetto di vendita un pignoramento?
SI, la Cassazione ha specificato che anche se il venditore “promette” e garantisce di procedere alla cancellazione del pignoramento prima della data pattuita per la stipula del contratto definitivo, l’acquirente ha diritto a recedere senza pagare alcunché.

CONTRATTO PRELIMINARE: OMESSA INDICAZIONE DI PIGNORAMENTO SUL BENE

Con Sentenza n. 12032/2022 la Corte di Cassazione ha specificato che in sede di stipula di contratto preliminare l’omessa indicazione di procedimento esecutivo dà luogo ad un “grave inadempimento avente carattere definitivo“, in quanto tale gravità non viene meno mediante la possibilità di rimuovere la trascrizione pregiudizievole, prima della scadenza del preliminare.

Infatti, la Corte precisa, che l’omessa indicazione di procedimento esecutivo fa scaturire che al promissario acquirente sia stata tolta la possibilità di nominare un terzo, in sede di contratto definitivo, e di accendere un mutuo bancario, necessario per l’acquisto.

Si evidenzia come, si è ritenuto del tutto irrilevante il buon proposito del promittente venditore di provvedere, prima della scadenza del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo, alla rimozione della trascrizione pregiudizievole.

Pertanto, qualora venga esercitato il diritto di recesso ante tempus è del tutto irrilevante, poiché gli Ermellini fanno perno sul fatto che l’omissione di indicazione di procedimento esecutivo in essere, determina una grave inadempienza e, quindi, il promissario acquirente ha diritto alla restituzione del doppio della caparra, così come previsto dall’articolo 1385 Cod. Civ..

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