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Famiglia

Avvocato specializzato in Divorzio a Saronno: separazioni e divorzi, convivenze di fatto e unioni civili, affidamento figli

Avvocato divorzista saronno

Il diritto di famiglia è l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti familiari, dai rapporti personali fra i coniugi ai rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.

Lo studio offre consulenze pre e post separazione/divorzio, fornendo alla clientela assistenza completa e professionale nello specifico:

  • Separazione e divorzi
  • Convivenze di fatto ed unioni civili
  • Affidamento dei figli
  • Nomina di amministratore di sostegno


– Separazioni e divorzi
(separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni sono istituti che entrano in gioco quando interviene una seria crisi matrimoniale. La legge assegna ai coniugi degli strumenti per attenuare i doveri del matrimonio (separazione), per eliminarne del tutto gli effetti (divorzio) e per modificare nel tempo le condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio (modifica delle condizioni).


– Convivenze di fatto e unioni civili
(le unioni civili sono uno strumento giuridico che consente di riconoscere davanti alla Legge il vincolo affettivo tra due soggetti omosessuali e maggiorenni, di stato libero che condividono un indirizzo familiare di vita comune. Gli uniti civilmente assumono reciproci diritti e doveri).


– Affidamento dei figli
(la Legge ha stabilito che in caso di separazione dei coniugi il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Ha diritto al mantenimento, di ricevere cure e istruzioni da entrambi i genitori nonché di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti (cioè i nonni) e i parenti di ciascun ramo genitoriale).


– Nomina di amministratore di sostegno
(l’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico teso a tutelare gli interessi patrimoniali e non di colui che, a causa di una infermità fisica o psichica anche solo temporanea, si trova nell’impossibilità di provvedere a sé medesimo)
L’Avvocato divorzista Silvia Trivi collabora anche con lo studio del Dottor Gabriele Zanlungo, psicologo a Saronno specializzato in minori e relazioni famigliari.

avvocato divorzista saronno

IL DIVORZIO

Il divorzio segna la fine della vita coniugale e l’inizio di una nuova vita. Spesso, non è nient’altro che la ratifica di quanto stabilito in sede di separazione.

L’Avvocato Silvia Trivi dedica molto impegno e assoluta competenza alle situazioni di scioglimento del matrimonio sia celebrato secondo il rito civile, sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o concordatario, indicando al cliente le scelte più opportune da seguire.

Qualora ve ne sia la necessità, l’Avvocato Trivi si avvale anche del supporto di studi di psicologia presenti nel territorio, al fine di accompagnare i clienti in questo cambiamento di vita famigliare.

  • SEPARAZIONE

Quando i coniugi arrivano alla decisione di separarsi, il primo passo da fare è rivolgersi ad un Avvocato esperto in materia di diritto di famiglia.

Una volta individuato il legale a cui ci si vuole affidare, lo stesso provvederà a comunicare all’altro coniuge le vostre volontà di procedere con la separazione.

La separazione dei coniugi può essere di due tipi: separazione consensuale e giudiziale.

La Separazione Consensuale si verifica nel caso in cui i coniugi siano d’accordo su tutti gli aspetti inerenti la fine della loro unione.

Diversamente, se tra i coniugi non vi è un accordo in merito, allora non si potrà procedere alla separazione consensuale ma si dovrà far ricorso alla separazione giudiziale.

Il Legislatore quando prevede l’accordo su tutti gli aspetti, intende dire: affido della prole, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento per i figli e/o per il coniuge economicamente “più debole”.

La separazione giudiziale, invece, addiviene quando sussistano circostanze oggettive che non rendono più sostenibile la prosecuzione dell’unione: “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.

In tal caso, essendo una vera e propria domanda giudiziale, la stessa deve essere presentata nella forma del ricorso presso il Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, secondo le norme di Legge.

Si evidenzia come la c.d. richiesta di “addebito” sia eventuale ed accessoria, in quanto la stessa può essere proposta e accettata dal Giudice, solo ne caso in cui venga attribuita una qualche responsabilità della fine della vita matrimoniale. L’accoglimento della domanda di addebito andrà ad incidere sui diritti successori e sull’assegno di mantenimento.

  • DIVORZIO

Nel nostro ordinamento, per poter divorziare è necessario sia un requisito sostanziale che un requisito temporale.

Per quanto concerne il primo requisito è necessario aver proceduto alla separazione; per quanto concerne il secondo requisito è necessario che siano trascorsi almeno sei mesi, in caso di separazione consensuale, un anno, invece, nella diversa ipotesi di separazione giudiziale.

Anche per il divorzio, nel caso in cui la coppia addivenga ad un accordo su ogni aspetto inerente la cessazione del rapporto, sussistono diverse modalità attraverso le quali divorziare.

Vediamole insieme:

1) DAVANTI AL SINDACO QUALE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

A norma dell’art. 12 della legge 162/2014 è prevista la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio avanti all’ Ufficiali di Stato Civile del Comune, senza che sia obbligatoria l’assistenza dei legali.

E’ possibile ricorrere a tale procedura stragiudiziale solo se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla Legge, e quindi a) non vi siano figli minori; b) non vi siano figli maggiorenni incapaci; c) non vi siano figli portatori di handicap grave; d) non vi siano figli economicamente non autosufficienti.

Pertanto, tale procedura ha un ambito di applicazione piuttosto limitata, in quanto la condizione necessaria per l’applicazione di tale procedura è l’esistenza dei presupposti.

Si specifica come il Comune di competenza può essere quello in cui è stato celebrato il matrimonio, quello in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, quello di residenza di uno dei coniugi.

Non essendo necessaria l’assistenza del legale, i portali web dei Comuni forniscono la modulistica da compilare.

2) NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE

La negoziazione assistita è preceduta da un accordo tra le parti con il quale s’impegnano a utilizzare questo strumento dandosi delle tempistiche entro le quali concludere l’eventuale conciliazione. Tale strumento è stato introdotto con diverse finalità, tra cui quello di evitare ai coniugi di dover andare in Tribunale; un costo moderato rispetto all’azione giudiziale e anche una riduzione dei tempi.

La normativa in materia di negoziazione assistita, ad oggi, non ammette la possibilità che entrambi i coniugi siano assistiti dal medesimo legale, ma ognuno deve avvalersi del proprio. Una volta raggiunto l’accordo/convenzione e in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, la stessa convenzione scritta verrà trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale comunicherà il proprio nullaosta all’ufficiale di stato civile del Comune in sui il matrimonio è stato iscritto o trascritto al fine di compiere gli adempimenti necessari.

Qualora, invece, non sussistano le condizioni, tale accordo/convenzione verrà trasmesso sempre alla Procura della Repubblica che, in questo caso, lo autorizzerà o, se ritiene non risponda all’interesse della prole, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti.

3) PROCEDIMENTO A DOMANDA CONGIUNTA

Nel caso in cui i coniugi non mostrino alcuna avversità nel procedere al divorzio, possono proporre domanda congiunta da parte di entrambi i coniugi.

I tal caso i coniugi possono essere rappresentati anche dallo stesso avvocato divorzista, il quale redige il ricorso comune depositandolo presso il Tribunale competente.

Il ricorso deve essere esaustivo delle condizioni relative ai figli e di tutti gli aspetti economici/patrimoniali.

AVVOCATO DIVORZISTA SARONNO: DOMANDA E RISPOSTA

AVVOCATO DIVORZIO SARONNO DOMANDE

Domanda e risposta:

  1. a) Come avvengono i procedimenti di separazione e di divorzio in Comune?

A norma dell’art. 12 della legge 162/2014 si prevede la possibilità per i coniugi un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio avanti all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune, senza che sia obbligatoria l’assistenza dei legali.

Affinchè si possa attivare tale procedura devono sussistere determinati presupposti, quali i) non vi siano figli minori; ii) non vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; iii) non vi siano figli portatori di handicap grave. Ad ogni modo, in tale accordo, anche in presenza dei presupposti appena elencati, non devono essere previsti patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi, pertanto, potranno solo regolare le pattuizioni aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento o divorzile.

  1. b) Quanto costa una separazione consensuale?

I coniugi che decidono di rivolgersi al Tribunale territorialmente competente, dovranno versare a titolo di contributo unificato un importo pari a Euro 43,00; a ciò si dovrà aggiungere l’onorario dell’Avvocato che varia a seconda dalle complessità del caso.

  1. c) In quanto tempo ci si separa?

Dipende ovviamente da una serie di fattori tra i quali il carico di lavoro del Tribunale adito: generalmente occorrono un paio di mesi per arrivare all’omologazione della separazione.

  1. d) Che cos’è il divorzio breve? Cosa viene modificato rispetto al divorzio classico?

La Legge n.55 del 2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “divorzio breve” è stata una riforma Legislativo molto importante in quanto l’obbiettivo era quello di evitare le lungaggine per l’ottenimento del divorzio.

Nello specifico detta legge ha apportato modifiche all’art. 3, n. 2, lett. b) della Legge sul divorzio. Infatti, l’istanza di divorzio potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale o di sei mesi nell’ipotesi di separazione consensuale (anche raggiunta a seguito di trasformazione del rito), ivi compresa quella posta in essere attraverso la procedura di negoziazione assistita disciplinata dalla Legge n. 162 del 2014.

Occorre precisare come tale Legge non sia andata a modificare il presupposto, infatti per ottenere il “divorzio breve” il presupposto resta sempre l’omologa di una separazione consensuale, la pronuncia di una separazione passata in giudicato o un accordo raggiunto attraverso la procedura di negoziazione.

  1. e) Si può chiedere l’annullamento del matrimonio canonico se il coniuge non vuole avere dei figli?

I presupposti di nullità di matrimonio canonico sono molteplici. Il Legislatore prevede che tale nullità può essere pronunciata solo se i coniugi non abbiano avuto un rapporto completo e la volontà di non procreare è fattispecie tipica.

  1. f) Posso sempre divorziare in comune senza l’assistenza legale?

No, solo nel caso in cui sussistano i presupposti: 1) la coppia non abbia figli minori, 2) la coppia non abbia figlia maggiorenni non economicamente autosufficienti, 3) la coppia non abbia figli portatori di handicap. Inoltre, l’accordo di divorzio tra i coniugi non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, vale dire patti che trasferiscono la proprietà di un determinato bene, mentre sono ammissibili le disposizioni che fanno sorgere tra i coniugi un rapporto obbligatorio.

Hai bisogno di una consulenza legale a Saronno? Contattaci senza impegno.

1

Consulenza di persona

Allegando la documentazione e fissando un appuntamento con l’Avvocato Trivi al numero 3337701487 è possibile discutere della vertenza direttamente in studio.

2

Consulenza online

Allegando la documentazione necessaria e mandando in email all’indirizzo info@avvocatotrivi.it si riceverà risposta ai propri dubbi legali.

3

Consulenza Telefonica

Allegando la documentazione necessaria in sede di prenotazione della consulenza, l’Avvocato Trivi procederà a chiamare direttamente l’interessato, al fine di comprendere le esigenze del cliente.

ED IL PAGAMENTO DEVE ESSERE ANTICIPATO?

Assolutamente no, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario una volta erogato il servizio di consulenza legale scelto.
Il costo della consulenza varia a seconda della tipologia richiesta.

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