L’Avvocato Trivi offre servizi di consulenza e assistenza in tutte le problematiche relative alla nomina dell’Amministratore di Sostegno.
Le varie casistiche che riguardano le persone fragili ed i loro famigliari richiedono di essere trattate con empatia e sensibilità.
L’Avvocato Silvia Trivi vuole essere un punto di riferimento per le persone in difficoltà.
Nello specifico, i servizi offerti sono:
– assistenza in giudizio nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno;
– richieste di sostituzione o revoca dell’amministratore di sostegno;
– assistenza in giudizio nel procedimento di interdizione o inabilitazione;
– domanda di sostituzione del tutore o del curatore;
– domanda di revoca dell’interdizione.
DOMANDE:
a) Chi è l’Amministratore di sostegno?
L’amministrazione di sostegno è un istituto flessibile che viene offerto alle persone che non sono in grado di compiere alcune attività della vita quotidiana. È una misura che tesa a tutelare la persona, per far fronte alle esigenze dei soggetti più fragili, sia per quanto riguarda la cura personale che la gestione patrimoniale.
Con la nomina dell’amministratore di sostegno, il Giudice adotta un provvedimento ad hoc per ogni fattispecie, in base alle necessità del beneficiario. Infatti, il Giudice può stabilisce, in dettaglio, in quali atti l’Amministratore di Sostegno rappresenta o assiste il soggetto fragile.
Pertanto, con quest’istituto il soggetto beneficiario si vede limitata la capacità di compiere in autonomia solo gli atti di straordinaria amministrazione e non, anche, quelli di ordinaria amministrazione.
b) Chi può chiedere la nomina dell’Amministratore di Sostegno?
L’iniziativa per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere assunta dal diretto interessato, dai familiari ovvero dai Servizi Sociali e dal Pubblico Ministero, quando vi siano determinate condizioni.
La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno è particolarmente snella e libera da orpelli procedurali e si svolge tutta davanti al Giudice Tutelare, il quale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti.
c) Che differenza c’è con l’interdizione?
L’amministrazione di sostegno è un istituto creato dal Legislatore solo nel 2004, al fine di superare le rigidità giuridiche che gli istituti dell’interdizione e inabilitazione imponevano.
Infatti, in precedenza, si poteva ricorrere unicamente l’interdizione (nei casi più gravi) e l’inabilitazione (nei casi più lievi).
Sicché, oggi, l’interdizione viene disposta dal Giudice quando ritiene che la persona in esame abbia una grave e abituale infermità mentale, privando del tutto il soggetto della capacità di agire.
Per compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, è necessaria la nomina del tutore; l’amministratore di sostegno non priva nessuna capacità, ma quest’ultima viene solo limitata.
d) E l’inabilitazione cos’è?
L’inabilitazione è disposta per casi di infermità mentale lievi, ovvero non particolarmente gravi da dar luogo all’interdizione.
Ci sono, anche, delle condizioni specifiche che possono dar luogo a questo tipo di strumento: abituale uso di alcolici o stupefacenti tali da esporre sé stessi e altri gravi pregiudizi economici o per cause di prodigalità.
L’inabilitazione priva il soggetto della capacità di compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione ed è necessaria la nomina e assistenza di un curatore.
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