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L’AVVOCATO RISPONDE

Il contratto di assicurazione entra in successione?
NO, non entra nella successione. Pertanto non è soggetto alla tassa di successione.

Chi sono i beneficiari del contratto di assicurazione?
Chi è indicato nello stesso contratto dallo stipulante.

E se i beneficiari sono gli eredi legittimi?
In quel caso, bisognerà valutare se sono gli stessi decidi dal de cuius nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE ED EREDITA’

Molto spesso accade che nel caso di decesso di un soggetto, lo stesso abbia stipulato un contratto di assicurazione, a favore dei “eredi legittimi o testamentari”.

La questione interpretativa di chi siano i beneficiari assicurativi ed in che proporzione, è stata più volte analizzata sia dalla Dottrina che dalla Giurisprudenza.

La Sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n.11421/2021 ha finalmente chiarito in modo definitivo le varie incertezze interpretative esistenti, enunciando i principi di diritto di cui infra.

Il contrasto sottoposto alla Suprema Corte, è sorto in riferimento alla sussistenza o meno di un criterio presuntivo di interpretazione con il quale la clausola assicurativa che prevedesse i beneficiari gli eredi dello stipulante, significasse anche un rinvio alle quote ereditarie, secondo i criteri di legge in materia di successione.

La questione è stata per anni dibattuta, fintanto che la Corte di Cassazione 2021 n.11421 ha statuito che la designazione del beneficiario di un contratto di assicurazione, atto inter vivos con effetti post mortem, con la generica dicitura “eredi legittimi o testamentari” comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento del decesso dello stipulante, rivestono la qualità di erede legittimo o testamentario in forza dell’astratta delazione, indipendentemente dalla rinuncia o dall’accettazione.
A nulla rileva che successivamente alla stipula del contratto assicurativo, con designazione dei beneficiari negli eredi lettimi, il de cuius abbia redatto testamento, con la previsione degli eredi testamentari. Pertanto, non deve intendersi né come una nuova designazione per l’attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio (ex. art. 1921 Cod. Civ.), ove non risulti una volontà chiara in tal senso.

Altra questione affrontata dalla Cassazione nella medesima Sentenza è la trasmissibilità della prestazione in favore dell’erede del beneficiario premorto (morto prima dell’assicurazione ma dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo).
In tal caso, evidenzia la Corte, la premorienza di uno degli eredi del contraente, beneficiario della polizza assicurativa, comporta non un accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, in virtù del vuoto di legge sul punto, comporta un subentro per “rappresentazione” in virtù dell’art. 1412, comma 2, Cod. Civ..

Pertanto, la Cassazione a Sezioni Unite n.11421/2021, ha statuito:

a) in un contratto di assicurazione, ex. art. 1920. comma 2, Cod. Civ.,la designazione generica di “eredi” come beneficiari comporta l’acquisto di un diritto a favore di coloro che al momento del decesso rivestono tale qualità;

b) la designazione generica di “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione, in assenza di una specifica volontà del defunto, non comporta la ripartizione dell’indennizzo secondo le proporzioni della successione ereditari;

c) nel caso in cui uno dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, l’indennizzo dovrà essere eseguito a favore degli eredi del premorto in proporzione della loro quota, secondo le proporzioni della successione ereditaria.

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